CCNL-IR-2019-2021- disciplinare ATA

Titolo V 

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

Art. 22 

Destinatari 

1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si  applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni  scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle  Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il  personale docente e ricercatore dell’AFAM e per il personale docente della Scuola  sono previste, nelle Sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di  “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”. 

2. Il presente articolo abroga l’art. 10 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 23 

Obblighi del dipendente 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la  Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon  andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della  legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua  altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,  contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 e  nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.  

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di  fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.  

3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare: 

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo  nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite  dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di  sicurezza e di ambiente di lavoro; 

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme  dell’ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 241 del 1990; 

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo,  nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività  amministrativa previste dalla legge n. 241 del1990, dai regolamenti attuativi 

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della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di  accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in  ordine al D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione; 

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione  delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza);  non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del  dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative,  quest’ultimo si identifica con colui cui è attribuito l’incarico di DSGA; 

f) durante l'orario di lavoro e durante l’effettuazione dell’attività lavorativa in  modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta  adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della  dignità della persona;  

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il  recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; 

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o  mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia  palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha  impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il  dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine  quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale  compito rientri nelle proprie responsabilità; 

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed  automezzi a lui affidati; 

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non  siano di servizio; 

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in  connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2,  del D.P.R. n. 62 del 2013; 

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali  dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano  debitamente autorizzate, persone estranee all’amministrazione stessa in locali  non aperti al pubblico;  

n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la  dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo  comprovato impedimento; 

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari 

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propri, del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, di conviventi, di parenti,  di affini entro il secondo grado; 

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a  giudizio in procedimenti penali. 

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni  scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:  

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente  contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite  dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e  di ambiente di lavoro; 

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli  allievi, le studentesse e gli studenti; 

c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti  una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,  all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità  scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli  altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti; 

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità  scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti  e le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici; 

e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli  studenti, ferme restando le disposizioni impartite; 

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a  conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo; 

g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche  disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale. 

5. Il presente articolo abroga l’art. 11 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 24 

Sanzioni disciplinari 

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 23 (Obblighi  del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione  delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 

a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; 

b) rimprovero scritto (censura); 

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

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d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad  un massimo di sei mesi; 

f) licenziamento con preavviso; 

g) licenziamento senza preavviso. 

2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per  le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i  procedimenti disciplinari: 

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre  giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1, del  d.lgs. n. 165 del 2001; 

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti  disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento  disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del  2001. 

4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede  all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione  deve risultare nel fascicolo personale. 

5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni  dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 154, comma 8, ultimo  capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM. 

6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che  attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che  gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 

7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali  responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 

8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del 2016 e dagli artt. 55  e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001. 

9. Il presente articolo abroga l’art. 12 del CCNL 19/04/2018.

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Art. 25 

Codice disciplinare 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione  alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono  determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia  dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi  ovvero al disservizio determinatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al  comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio  previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,  coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.  

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od  omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico  procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le  suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo  della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità  delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi  collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze  per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie  considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001; 

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri  dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; 

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello  amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle  responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni  mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue  responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di  sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o  agli interessi dell’amministrazione o di terzi;

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f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio  dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n.  300 del 1970; 

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non  ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi  specificatamente nelle lettere precedenti. 

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione  e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della  sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b)  del d.lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in  modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità  della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o  dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati  all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;  

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del  personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico  e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica  la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito  dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale; 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino  il recupero psico-fisico; 

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano  espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del  1970; 

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.  55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti  aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei  confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi,  calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni  scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti  allo stesso affidati; 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a  pubblicità;

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j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi  specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero  danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.  165 del 2001. 

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165  del 2001. 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre  giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,  comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando  l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della  vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,  distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso  affidati; 

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere  sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non  riguardino allievi e studenti;  

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive  e di riposo settimanale; 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione,  in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;  g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti  minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono  dello stesso;  

h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale  tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei  propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per  concorso negli stessi atti. 

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,  la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 

I. con preavviso per: 

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f)  quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001;

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b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7e 8; 

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,  comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il  comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o  anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse  affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative  e dell’AFAM; 

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,  educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle  procedure di mobilità; 

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del  servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta  la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2,  secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62 del 2013; 

g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi  specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di  cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo  periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e  contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza del termine fissato dall’amministrazione. 

II. senza preavviso per: 

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del  d.lgs. n. 165 del 2001; 

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che  possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art.  26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo  quanto previsto dall’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento  penale); 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne  consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica  gravità; 

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi,  che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da  non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: 

- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a  del d.lgs. n. 235 del 2012; 

- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai  pubblici uffici;

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- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio; 

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle  lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai  criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure  provvisoria del rapporto di lavoro. 

10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono  comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,  quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui  all’art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle  sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima  pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione  secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del  2001. 

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere  obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni  dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione. 

13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l’art. 13 del CCNL  19/04/2018. 

Art. 26 

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3- bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di  espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione  disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla  retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,  l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni,  con conservazione della retribuzione. 

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della  sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo  dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma  restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di  sospensione irrogati. 

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come  sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

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4. Il presente articolo abroga l’art. 14 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 27 

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso  d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di  detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.  

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,  anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la  restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora  l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la  sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi  dell’art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 

3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti  dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del2012. 

4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del2001, trova  applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la  condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale  della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del2001. 

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter  del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e  procedimento penale). 

6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 25,  comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai  sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del  procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio  eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non  revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è  revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di reati che comportano l’applicazione dell’art. 25, comma 9, punto 2 (Codice  disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del  dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del  discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o  comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In  tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che  sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare  sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi  dell’art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale 

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sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità  dell’art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità  pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la  retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,  pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha  commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga,  quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità,  verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio,  escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni  di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi  dell’art. 28, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e  procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente  applicate. 

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di  condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal  licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto  dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli  che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di  sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio  disciplinare riattivato. 

10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del  2001. 

11. Il presente articolo abroga l’art. 15 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 28 

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,  fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le  disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165 del 2001. 

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n.  165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una  sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste”  o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o  altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle  previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, riprende il  procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le  disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa 

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ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti  oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate  altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito  penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e  prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55- ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della  sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 25, comma 9, punto 2 (Codice  disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una  sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste”  o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o  altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda  con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del  d.lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di  assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in  soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con  decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina  trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza  pronunciata a seguito di processo di revisione. 

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella  medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del  licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il  dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel  periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di  sospensione antecedente escluse le indennità ed istituti comunque legati alla  presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente  si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i  figli. 

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3,  siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le  violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al  licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa  vigente. 

6. Il presente articolo abroga l’art. 16 del CCNL 19/04/2018.

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Art. 29 

Determinazione concordata della sanzione 

1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono  procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare  fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo nazionale prevedono la  sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal  contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad  impugnazione. 

3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte,  l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura  obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del  dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del  d.lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del  procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La  proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della  procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5,  del d.lgs. n. 165 del 2001. 

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,  delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui  al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente  la procedura conciliativa. 

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere  comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le  modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata  accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei  termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del  2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità  di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre  giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero  di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o  conferisce mandato. 

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in  un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la  sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere  irrogata dall’autorità disciplinare competente.

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8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura  conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del  procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta  giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La  scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa  eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle  parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 

10. Il presente articolo abroga l’art. 17 del CCNL 19/04/2018.

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