Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art.33 del d.lgs. 33/2013
I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti:
periodo giugno - dicembre 2014 anno 2014 |
-16,43 non calcolabile |
periodo gennaio-marzo 2015 |
-14,77 |
periodo aprile - giugno 2015 |
-12,68 |
periodo luglio - settembre 2015 |
-24,99 |
periodo ottobre - dicembre 2015 anno 2015 |
-26,38 - 19,10 |
periodo gennaio - marzo 2016 |
-22,41 |
periodo aprile - giugno 2016 |
-24,95 |
periodo luglio - settembre 2016 |
- 1,80 |
periodo ottobre – dicembre 2016 anno 2016 |
20,21 - 6,80 |
periodo gennaio – marzo 2017 periodo aprile - giugno 2017 periodo luglio - settembre 2017 periodo ottobre - dicembre 2017 anno 2017 periodo gennaio - marzo 2018 periodo aprile - giugno 2018 periodo luglio - settembre 2018 periodo ottobre - dicembre 2018 anno 2018 periodo gennaio - marzo 2019 periodo aprile - giugno 2019 periodo luglio - settembre 2019 periodo ottobre - dicembre 2019 anno 2019 periodo gennaio - marzo 2020 |
9,26 -17,13 - 16,68 - 21, 77 - 12,53 - 21,81 - 25,31 -21,49 - 25,24 - 24,18 - 15, 60 - 20,35 - 27,93 - 19,01 - 19,36 - 18,26 |
periodo aprile - giugno 2020 - 27,10
periodo luglio - settembre 2020 - 23,87
periodo ottobre - dicembre 2020 - 11,84
Anno 2020 - 17,83
perido gennaio - marzo 2021 - 17,60
periodo aprile - giugno 2021 - 19,19
periodo luglio - settembre 2021 - 29,48
periodo ottobre- dicembre 2021 - 1,39
Anno 2021 - 11,18
periodo gennaio - marzo 2022 3,85
periodo aprile - giugno 2022 8,93
periodo luglio - settembre 2022 9,87
periodo ottobre- dicembre 2022 34,25
Anno 2022 12,47
periodo gennaio - marzo 2023 25,12
periodo aprile - giugno 2023 113,83
periodo luglio - settembre 2023 5,09
periodo ottobre - dicembre 2023 13,85
Anno 2023 58,50
periodo gennaio - marzo 2024 8,73
Note:
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
"giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
"data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
"data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
"importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 30/12/2022 |
Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 28/05/2024 15:20:50 |
Inserita da Carmela Esposito | Visualizzazioni: 3168 |
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