Validazione anno scolastico-alunni scuola secondaria di 1° grado

numero ore minime di frequenza e criteri di deroga per la validazione dell'anno scolastico


Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (articolo 14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122).
Pertanto i monte ore annui di riferimento riferiti alla scuola secondaria di 1° grado sono i seguenti:
 orario tempo normale – monte ore annuo 990 - per la validità dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver frequentato almeno 742 ore (non superando le 248 ore di assenza)
 orario tempo normale degli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa - monte ore annuo 957- per la validità dell'anno scolastico gli alunni dovranno aver frequentato almeno 718 ore (non superando le 239 ore di assenza)
 orario delle classi ad indirizzo musicale -monte ore annuo: 1056- per la validità dell'anno scolastico gli alunni dovranno aver frequentato almeno 792 ore (non superando le 264 ore di assenza)
 orario degli alunni ad indirizzo musicale che non si avvalgono della religione cattolica o dell'attività alternativa -monte ore annuo: 1023- per la validità dell'anno scolastico gli alunni dovranno aver frequentato almeno 767 ore (non superando le 256 ore di assenza)
Sono computate ai fini del calcolo delle ore di assenza:
• entrate posticipate dopo 5’ dall’inizio della 1^ ora di lezione
• uscite anticipate
• assenze varie
• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
Non sono computate come ore di assenza:
• le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola
L’articolo 2 comma 10, del DPR 122 prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Il collegio docenti nella seduta del 17 maggio 2016
Visto l’articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59;
Visto l’art. 2 del DPR 122/2009;
Vista la Cm. 20 del 4 marzo 2011;
Vista la propria precedente delibera del 19 maggio 2015;
Delibera all’unanimità
fermo restando la presenza di sufficienti elementi per procedere alla valutazione degli alunni, i seguenti criteri di deroga per la validazione dell’anno scolastico:
1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Gravi motivi familiari e/o sociali adeguatamente documentati
3. Condizione di disabilità con certificazione
Sarà a discrezione di ciascun consiglio di classe valutare l’ applicazione di detti criteri che dovranno essere espressi in una motivata relazione.


Categoria: FAMIGLIEData di pubblicazione: 27/05/2016
Sottocategoria: FamiglieData ultima modifica: 27/05/2016 10:11:26
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