Accesso civico

Il Responsabile a cui rivolgere la richiesta di accesso civico  "semplice"  e "generalizzato" è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto

Mail a cui inviare la richiesta:

PEO:       RAIC811002@istruzione.it

PEC: RAIC811002@pec.istruzione.it 

Telefono Centralino: 0544- 421124

 

Modulo richiesta di accesso civico semplice ODTDOCX

Modulo richiesta di accesso civico generalizzato ODTDOCX

 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico "semplice" o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).

La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:

a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna

b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,

c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.

 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso " generalizzato" o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).

La richiesta di riesame (unendo documento di identità in corso di validità) può essere presentata alternativamente tramite:

a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna

b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,

c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.

 

E' possibile visionare la  nota prot. 22598 del 23/11/2017, con la quale vengono diffuse – da parte del Direttore Generale dell’U.S.R. Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza – le istruzioni operative per l’accesso civico “semplice” e l’accesso civico “generalizzato” a dati, documenti o informazioni detenuti dalle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna, cliccando sul link.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

In questa sezione, in base a quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1309 del 28/12/2016, viene pubblicato, con cadenza semestrale, il REGISTRO DEGLI ACCESSI, contenente l'elenco di tutte le richieste di accesso agli atti relative alle seguenti tipologie:

1. accesso documentale (legge 241/1990);

2. accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);

3. accesso civico generalizzato (FOIA, art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).


Il Registro contiene, per ogni richiesta di accesso, le seguenti informazioni, oscurando i dati personali eventualmente presenti:

1. tipologia;

2. data e prot. di entrata;

3. oggetto;

4. presenza di controinteressati;

5. esito della richiesta con relativa data e protocollo;

6. sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.

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Contenuti disponibili in Registro degli accessi:

- REGISTRO DEGLI ACCESSI EDITABILE 

public/articoli/files/1/139/registroaccessi.docx

- REGISTRO DEGLI ACCESSI IN PDF

public/articoli/files/1/139/registroaccessi.pdf

 

Accesso civico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Indicazioni dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di accesso - ai sensi dell’ art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» 

 

 


Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 06/12/2016
Sottocategoria: Altri contenuti Accesso CivicoData ultima modifica: 11/02/2021 10:45:39
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